D.P.R. 21.09.2000, n. 313
1. Le risorse finanziarie sono costituite da:
a) redditi del patrimonio;
b) contributo ordinario dello Stato comprensivo anche delle somme per le spese del personale e per la corresponsione dei compensi ai componenti degli organi a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo;
c) fondi annualmente assegnati per attuare i progetti e le attività programmate, nel rispetto della direttiva ministeriale di cui al precedente articolo 2, gravanti sullo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione;
d) proventi derivanti dalla gestione delle attività, comprese convenzioni con amministrazioni o enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, per la realizzazione di specifici programmi e obiettivi.
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