D.P.R. 21.09.2000, n. 313
1. L'Istituto, per la realizzazione dei fini istituzionali e per l'attuazione di progetti e lo svolgimento di ricerche con essi connesse, può associare alla propria attività enti di ricerca sulla base di convenzioni che disciplinano i diritti e gli obblighi reciproci, la durata dell'associazione e le sue finalità, l'utilizzo del personale dell'Istituto e degli enti, la diffusione e l'eventuale commercializzazione dei risultati.
Le convenzioni disciplinano anche i rapporti economici tra l'Istituto e gli enti di ricerca e sono approvate dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, udito il comitato tecnico-scientifico, con motivata deliberazione che indichi le ragioni dell'associazione con altri enti o del conferimento dell'incarico ed i criteri di scelta dell'ente di ricerca.
2. L'Istituto, per le finalità di cui al comma 1, può conferire ad enti di ricerca, aventi particolare esperienza nei settori attinenti ai progetti, incarichi per studi e ricerche e può partecipare a consorzi di ricerca scientifica.
3. L'Istituto può stipulare inoltre, per la realizzazione di specifici progetti, apposite convenzioni con amministrazioni ed enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, avvalendosi del personale individuato sulla base dei criteri definiti dalle convenzioni stesse. L'onere relativo al trattamento economico è posto a carico dei progetti che costituiscono oggetto delle convenzioni.
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