D.P.R. 21.09.2000, n. 313
1. I bilanci preventivi e le relative variazioni e i conti consuntivi, insieme alle relazioni del collegio dei revisori dei conti e a una relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto, sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo, nonché al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 9.11.1998, n. 439, e dell'art. 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 29.10.1999, n. 419.
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