D.P.R. 21.09.2000, n. 313
1. L'Istituto si avvale anche dei servizi dell'amministrazione della pubblica istruzione e delle specifiche professionalità degli ispettori tecnici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo. Esso opera in coordinamento e collaborazione con gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), a norma dell'articolo 76, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Tutto il personale in posizione di comando presso l'Istituto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ivi compreso quello comandato all'esito della selezione concorsuale per titoli, di cui al decreto direttoriale del 25 novembre 1998, è confermato a domanda fino all'espletamento dei concorsi previsti dal comma 4.
3. È, inoltre, confermato il personale utilizzato presso l'Istituto nell'anno scolastico 1999-2000, ai sensi dell'articolo 453 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e delle successive norme contrattuali che hanno disciplinato la materia.
4. Entro sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione dell'Istituto, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio medesimo e nel rispetto dell'art. 3, comma 2, lett. c), del decreto legislativo, sono indette le procedure di primo reclutamento. I relativi bandi individuano per ciascuna qualifica i requisiti di partecipazione, le tipologie delle procedure selettive nonché la composizione delle commissioni esaminatrici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 3. Per il personale di cui ai commi 2 e 3 va effettuata una specifica valutazione della competenza relativa agli ambiti di attività acquisita durante il servizio prestato presso lo stesso ente; in caso di parità di pun
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