IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.R. 21.09.2000, n. 313

Regolamento recante organizzazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione attuativo degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 258. (G.U. 31.10.2000, n. 255)

Art. 5 - Consulenza tecnico-scientifica

1. Il Comitato tecnico-scientifico ha funzioni di collaborazione per la predisposizione del programma e per la valutazione delle attività scientifiche. Il comitato fornisce, inoltre, i pareri richiesti dal consiglio di amministrazione, dal presidente del consiglio medesimo e dal direttore; esso dura in carica tre anni ed è rinnovabile per un altro triennio.

2. Il Comitato è composto da sette membri, scelti tra professori universitari ed esperti del settore, di elevata qualificazione; esso designa, al suo interno, un coordinatore scegliendolo tra i professori universitari.

3. Il consiglio di amministrazione, sentito il comitato tecnico-scientifico, può istituire altri organismi di consulenza tecnico-scientifica, individuali o collegiali, composti da non più di tre membri, in relazione a motivate esigenze connesse allo sviluppo di singoli progetti e ad attività o gruppi di progetti ed attività. Essi restano in carica per la durata stabilita dal consiglio di amministrazione.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.