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D.P.R. 21.09.2000, n. 313

Regolamento recante organizzazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione attuativo degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 258. (G.U. 31.10.2000, n. 255)

Art. 9 - Reclutamento

1. Il reclutamento del personale dell'Istituto, ad eccezione del direttore, si attua mediante concorso pubblico per titoli ed esami, secondo concrete modalità di accesso e procedure individuate dal consiglio di amministrazione, in applicazione delle norme vigenti per il personale del comparto di appartenenza come individuato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono valutati titoli ed esperienze professionali attinenti ai compiti dell'Istituto, con particolare riferimento, per il personale specialistico e di ricerca, alle metodologie e alle tecniche della ricerca educativa, delle procedure valutative, delle rilevazioni campionarie e censitorie, nonché alla conoscenza della modellistica informatica e didattica del settore dell'istruzione. Sono altresì valutate le esperienze di ricerche effettuate nell'ambito dei progetti coerenti con l'attività dell'Istituto a carattere nazionale e internazionale.

3. La commissione giudicatrice del concorso, composta da quattro membri esterni all'Istituto, dotati delle necessarie competenze amministrative o scientifiche e presieduta da un professore universitario qualora il concorso riguardi il personale di ricerca, da un magistrato amministrativo designato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per le qualifiche per le quali è richiesto come titolo d'accesso la laurea, da un funzionario con qualifica dirigenziale negli altri casi, è nominata dal consiglio di amministrazione.

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