D.P.R. 20.08.2001, n. 384
1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate con provvedimento da ciascuna amministrazione, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, l'acquisizione in economia può essere effettuata:
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
4. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.