D.P.R. 20.08.2001, n. 384
1. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al limite di importo di 130.000 euro, con esclusione dell'IVA. È fatto salvo, per il settore della difesa, quanto previsto in ordine ai limiti di applicazione dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni.
2. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene adeguato il limite di cui al comma 1 in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.
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