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D.P.R. 20.08.2001, n. 384

Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia. (G.U. 24.10.2001, n. 248)

Art. 8 - Verifica della prestazione

1. I beni e servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 20.000 euro, con esclusione dell'IVA.

2. Il collaudo è eseguito da impiegati nominati dal dirigente competente.

3. Il collaudo non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.

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