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CCND 12.04.2001

Contratto collettivo decentrato nazionale sottoscritto il 12.04.2001 concernente la mobilità dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2001/2002.

Art. 9 - Sistema delle precedenze

1. Le precedenze riportate nel presente articolo - raggruppate sistematicamente per categoria, come previsto dall'art. 42, comma 2, lettera "b" del C.C.N.I. del 31/8/1999 - sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle (tre) fasi del movimento per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggior anzianità anagrafica.

I) Handicap e gravi motivi di salute

Nel contesto della procedure dei trasferimenti e dei passaggi ed indipendentemente dal comune di provenienza dell'interessato viene riconosciuta una precedenza assoluta, nell'ordine, al dirigente scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

1. dirigente scolastico non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);

2. dirigente scolastico emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

II) Dirigenti scolastici trasferiti d'ufficio nell'ultimo quinquennio richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità

Il dirigente scolastico trasferito d'ufficio o a domanda condizionata ha diritto al rientro con precedenza nella scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora il relativo posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici del quinquennio successivo al provvedimento suddetto. A partire dall'a.s. 2000/2001 tale precedenza è subordinata all'aver presentato domanda condizionata.

La precedenza in esame si applica alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto.

Tale precedenza spetta a condizione che gli

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