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CCNL 05.04.2001

Contratto collettivo nazionale lavoro 05.04.2001 per il quadriennio 1998/2001 ed il primo biennio economico 1998/1999 del personale dirigente dell'Area 1. (G.U. 28.04.2001, n. 98 - S.O. n. 1)

Capo III - Norme comuni

Art. 28 - Nullità del licenziamento.

1. Il licenziamento è nullo in tutti i casi in cui tale conseguenza è prevista dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro dei dirigenti di impresa, e in particolare:

a) se è dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, ovvero riguardanti la diversità di sesso, di razza o di lingua;

b) se è intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti dall'art. 2110 del codice civile e come regolamentati dagli articoli 19, 20 e 21 del presente CCNL.

2. In tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applica l'art. 18 della legge n. 300 del 1970.

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