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CCNL 05.04.2001

Contratto collettivo nazionale lavoro 05.04.2001 per il quadriennio 1998/2001 ed il primo biennio economico 1998/1999 del personale dirigente dell'Area 1. (G.U. 28.04.2001, n. 98 - S.O. n. 1)

Capo III - Norme comuni

Art. 32 - Pari opportunità.

1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito il Comitato per le pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i princìpi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1.Il Comitato è costituito a una persona per ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL da queste designata, nonché da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro della Funzione Pubblica e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.

2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;

b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;

c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991;

d) analisi dei percorsi di carriera nella dirigenza di prima e di seconda fascia nella pubblica amministrazione.

3. Nell'àmbito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:

- percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo ed al

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