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CCNL 05.04.2001

Contratto collettivo nazionale lavoro 05.04.2001 per il quadriennio 1998/2001 ed il primo biennio economico 1998/1999 del personale dirigente dell'Area 1. (G.U. 28.04.2001, n. 98 - S.O. n. 1)

Capo IV - Aspetti economici (biennio economico 1998 - 1999)

Art. 38 - Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia.

1. A decorrere dal 31.12.1998 ai dirigenti di prima fascia cessano di essere corrisposti le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali. Il valore degli aumenti biennali in godimento con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la

retribuzione individuale di anzianità.

2. Per la modalità di calcolo e del riutilizzo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio si fa riferimento a quanto previsto per le medesime finalità per il personale dirigente di seconda fascia dall'art. 41 del CCNL 9.1.1997.

3. A decorrere dal 31.12.1998 ai dirigenti di prima fascia, anche per effetto degli incrementi stabiliti per tale categoria di personale in applicazione dei princìpi dell'accordo sul costo del lavoro del luglio 1993, compete il seguente trattamento economico fisso annuo comprensivo del rateo di 13^ mensilità:

a) stipendio tabellare lire 89.570.000;

b) retribuzione individuale di anzianità nella misura individuata ai sensi del comma 2;

c) retribuzione di posizione - parte fissa lire 40.000.000.

4. Il trattamento economico indicato al comma 3 contiene ed assorbe le misure dell'indennità integrativa speciale negli importi in godimento dai dirigenti in servizio nonché l'indennità di cui alla legge n. 344/1997.

5. La composizione del trattamento fisso tra le componenti retributive di cui al comma 3, punti a) e c), non determina modifiche rispetto agli effetti sulla retribuzione dei dirigenti di pr

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