Decreto legge 05.04.2001, n. 99
1. All'art. 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono introdotte le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "non superiore al dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al quindici per cento";
b) al comma 3, lettera h), le parole: "speciali" ed "esclusivamente" sono soppresse;
c) al comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "i-bis) libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici.";
d) nell'alinea del comma 4, le parole: "Salva l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114," sono soppresse;
e) al comma 4, lett. b), le parole: "biblioteche, archivi e musei pubblici" sono soppresse;
f) il comma 6 è soppresso;
g) nell'alinea del comma 9, le parole: "a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge," sono soppresse;
h) al comma 9, lettera a), le parole: "2,4 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "2 e 4".
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.