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D.M. MURST 19.04.2001, n. 75

Elenchi, graduatorie provinciali ad esaurimento e conseguente inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale A.T.A.. (G.U. 04.05.2001, n. 35)

Art. 6 - Ricorsi

6.1 Avverso l'esclusione o inammissibilità, nonchè avverso le graduatorie è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che le ha predisposte.

6.2 Il ricorso in opposizione deve essere prodotto entro 10 giorni alla medesima autorità che esplica la procedura. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione degli errori materiali.

6.3 Decisi i ricorsi ed effettuate le correzioni degli errori materiali l'autorità scolastica competente approva gli elenchi e la graduatoria ad esaurimento in via definitiva.

6.4 Dopo tale approvazione elenchi e graduatoria ad esaurimento sono impugnabili unicamente con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

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