D.P.C.M. 04.04.2001, n. 242
1. La rubrica dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è sostituita dalla seguente: "Indicatore della situazione reddituale".
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. è consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'I.N.P.S. e dagli enti erogatori, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva;".
3. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, dopo le parole: "a tale ultima data" sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato".
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.