D.P.C.M. 04.04.2001, n. 242
1. La rubrica dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è sostituita dalla seguente: "Dichiarazione sostitutiva unica".
2. Al comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, dopo le parole: "o ai centri di assistenza fiscale", sono aggiunte le seguenti: "o alla sede I.N.P.S. competente per territorio".
3. Il comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è sostituito dai seguenti: "5. La dichiarazione sostitutiva unica, recante i redditi percepiti nell'anno precedente alla dichiarazione medesima da tutti i componenti il nucleo familiare di cui all'articolo 1-bis, ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione. L'ente effettua l'attestazione e trasmette immediatamente i dati della dichiarazione e dell'attestazione al sistema informativo dell'I.N.P.S., mediante la procedura informatica resa disponibile dall'Istituto medesimo.
6. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'ente erogatore può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.
7. Quando un soggetto si avvale della facoltà di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE, la nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste. Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'ISEE prece
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