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D.P.C.M. 09.04.2001

Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. (G.U. 16.07.2001, n. 172)

Art. 1 - Definizioni ed entrata in vigore

1. Ai sensi del presente decreto si intende:

a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) per università, le università e gli istituti universitari statali e le università non statali legalmente riconosciute;

c) per istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;

d) per credito, il credito formativo universitario inteso quale misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi;

e) per corsi di laurea specialistica a ciclo unico, i corsi di laurea specialistica ai quali si è ammessi sulla base del possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore a decorrere dall'anno accademico 2001/02, hanno vigenza triennale e, comunque, continuano ad avere efficacia sino all'emanazione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari".

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