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D.P.C.M. 09.04.2001

Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. (G.U. 16.07.2001, n. 172)

Art. 10 - I contributi per la mobilità internazionale degli studenti

1. Gli studenti beneficiari di borsa di studio di cui al presente decreto, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, hanno diritto, per una sola volta per ciascun corso di cui all'art. 3, comma 1, e per una sola volta per gli iscritti ai corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, ad una integrazione della borsa per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione europea, che di programmi anche non comunitari, a condizione che sia beneficiario della borsa nell'anno accademico nel quale partecipa a tali programmi e che il periodo di studio e/o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 7.

2. A tal fine è concessa ai borsisti dalle regioni e dalle province autonome una integrazione della borsa di importo minimo pari a 500 euro su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi, certificata dall'università italiana che promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal Paese di destinazione. Dall'importo della integrazione concessa dalle regioni e dalle province autonome è dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario. Il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno è concesso sino all'importo di 100 euro per i Paesi europei e sino all'importo di 500 euro per i Paesi extraeuropei.

3. I benefici di cui al comma 2 sono attribuiti anche agli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio, compresi gli iscritti ai corsi di dottora

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