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D.P.C.M. 09.04.2001

Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. (G.U. 16.07.2001, n. 172)

Art. 12 - Le borse di studio concesse dalle università

1. Qualora le università concedano con oneri a carico del proprio bilancio, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 15, borse di studio destinate a coprire i costi di mantenimento agli studi degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, attingono in via prioritaria alle graduatorie degli idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 8.

2. Gli importi di tali borse sono determinati applicando le stesse norme vigenti per quelle concesse dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi del presente decreto.

3. Qualora le università concedano, con oneri a carico del proprio bilancio, altre borse di studio con specifiche e diverse finalità rispetto a quelle indicate al comma 1, anche con l'obiettivo di premiare studenti particolarmente meritevoli, nonché borse di studio istituite e promosse da altri enti e soggetti pubblici e privati, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente decreto.

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