D.P.C.M. 09.04.2001
1. Per servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti, le prestazioni sociali agevolate cui si applicano le disposizioni del presente decreto, si intendono le borse di studio, i prestiti d'onore, i servizi abitativi e i contributi per la mobilità internazionale degli studenti italiani, concessi dalle regioni e dalle province autonome agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, nonché i contributi per la mobilità internazionale degli studenti italiani, ai sensi dell'art. 10, comma 4, e le borse di studio, ai sensi dell'art. 12, erogati dalle università agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.
2. Nel caso in cui le università introducano apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, art. 11, comma 7, lettera h), le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono prevedere la concessione dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità degli studenti, definendone autonomamente le specifiche modalità ed i relativi requisiti di ammissione.
3. Le regioni, le province autonome e le università, ove realizzino altri servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti e non compresi tra quelli di cui al comma 1, possono determinare autonomamente i requisiti di ammissione, relativi al merito e alla condizione economica, nonché i criteri per la definizione delle graduatorie.
4. Le università determinano, ai sensi del comma 3, i requisiti relativi al merito ed alla condizione economica per l'ammissione degli studenti al concorso per le attività a tempo parziale, che non sono considera
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