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D.P.C.M. 09.04.2001

Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. (G.U. 16.07.2001, n. 172)

Art. 2 - I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti

1. Per servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti, le prestazioni sociali agevolate cui si applicano le disposizioni del presente decreto, si intendono le borse di studio, i prestiti d'onore, i servizi abitativi e i contributi per la mobilità internazionale degli studenti italiani, concessi dalle regioni e dalle province autonome agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, nonché i contributi per la mobilità internazionale degli studenti italiani, ai sensi dell'art. 10, comma 4, e le borse di studio, ai sensi dell'art. 12, erogati dalle università agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.

2. Nel caso in cui le università introducano apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, art. 11, comma 7, lettera h), le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono prevedere la concessione dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità degli studenti, definendone autonomamente le specifiche modalità ed i relativi requisiti di ammissione.

3. Le regioni, le province autonome e le università, ove realizzino altri servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti e non compresi tra quelli di cui al comma 1, possono determinare autonomamente i requisiti di ammissione, relativi al merito e alla condizione economica, nonché i criteri per la definizione delle graduatorie.

4. Le università determinano, ai sensi del comma 3, i requisiti relativi al merito ed alla condizione economica per l'ammissione degli studenti al concorso per le attività a tempo parziale, che non sono considera

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