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D.P.C.M. 09.04.2001

Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. (G.U. 16.07.2001, n. 172)

Art. 3 - I corsi di studio per i quali sono concessi i benefici

1. I servizi e gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, sono attribuiti per concorso, secondo le modalità previste dall'art. 4, agli studenti che si iscrivano, entro il termine previsto dai bandi nelle specifiche università, ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368, di dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, art. 4, e che risultino idonei al loro conseguimento in relazione al possesso dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito, definiti agli articoli 5 e 6.

2. I servizi e gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, sono destinati anche agli iscritti ai corsi di studio di laurea e di laurea specialistica nelle scienze della difesa e della sicurezza, attivati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, ad eccezione degli allievi delle Accademie militari per gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e degli altri istituti militari di istruzione superiore. 3. In via transitoria e sino al loro esaurimento, i servizi e gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, sono attribuiti anche agli studenti iscritti a corsi aventi valore legale attivati prima dell'attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

4. I benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi di cui ai comma 1 e 2 con le seguenti modalità:

a) per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, le regioni e le province autonome possono estendere i benefici, anche per un ulteriore semestre;

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