D.P.C.M. 09.04.2001
1. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all'art. 5, anche se richiesti di specifici obblighi formativi di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, art. 6, comma 1. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 6.
2. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno di un corso di laurea specialistica a ciclo unico, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all'art. 5, ammessi ai corsi ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 6.
3. Per gli iscritti al primo anno degli altri corsi di laurea specialistica, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all'art. 5, ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e che abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono ulteriormente valutati ex-post secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 6.
4. Per gli iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisi
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.