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D.P.C.M. 09.04.2001

Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. (G.U. 16.07.2001, n. 172)

Art. 7 - I criteri per la graduazione dei contributi universitari

1. Ai fini della graduazione dell'importo dei contributi universitari, le università statali valutano autonomamente la condizione economica degli iscritti sulla base dei criteri definiti dall'art. 3, comma 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306.

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