Legge provinciale Provincia autonoma di Trento 09.04.2001, n. 5
1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole a carattere statale di ogni ordine e grado della provincia di Trento, sono istituiti posti a tempo indeterminato di docente di religione cattolica, distinti per grado di scuola, rientranti nel ruolo di cui all'articolo 38 (Istituzione del ruolo e inquadramento del personale della scuola) della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, come modificato dall'articolo 38 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13.
2. Ai docenti di religione cattolica di cui al comma 1 si applicano, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, le norme di stato giuridico ed il trattamento economico previsti per il personale docente del corrispondente ordine e grado di scuola della provincia di Trento.
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