IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge provinciale Provincia autonoma di Trento 09.04.2001, n. 5

Disposizioni sullo stato giuridico del personale docente ed ispettivo per l'insegnamento della religione cattolica. Fonte: B.U. della Regione Trentino-Alto Adige 17 aprile 2001, n. 16.

Art. 5 - Revoca dell'idoneità

1. Ferme restando le norme vigenti sulla mobilità del personale docente della scuola a carattere statale, il personale docente di religione con contratto a tempo indeterminato al quale viene revocata l'idoneità da parte dell'ordinario diocesano, può fruire, a domanda e previa verifica della disponibilità dei posti, della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, purché in possesso dei prescritti titoli professionali.

2. Nel caso in cui il docente al quale sia stata revocata l'idoneità dall'ordinario diocesano non fruisca della mobilità di cui al comma 1, e abbia almeno dieci anni di servizio, lo stesso può essere utilizzato per i fini di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 49 (Norme sul personale della scuola a carattere statale e sull'organizzazione dell'insegnamento) della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, articolo come da ultimo modificato dall'articolo 66 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3.

3. Qualora non trovino applicazione i commi 1 e 2, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.