IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge provinciale Provincia autonoma di Trento 09.04.2001, n. 5

Disposizioni sullo stato giuridico del personale docente ed ispettivo per l'insegnamento della religione cattolica. Fonte: B.U. della Regione Trentino-Alto Adige 17 aprile 2001, n. 16.

Art. 6 - Incarichi ispettivi

1. Al fine dello svolgimento delle funzioni ispettive relative all'insegnamento della religione cattolica, il sovrintendente scolastico conferisce, per la durata di cinque anni, rinnovabili, un incarico ispettivo ad uno dei docenti di religione cattolica ritenuto idoneo dall'ordinario diocesano di Trento.

2. Per i fini di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 28 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento). La nomina è disposta previo collocamento in aspettativa senza assegni, con diritto al mantenimento del posto, per la durata dell'incarico.

3. Per quanto riguarda il trattamento economico si fa riferimento a quello previsto per il personale ispettivo dai contratti collettivi statali e provinciali di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433.

4. A richiesta della Giunta provinciale, il personale di cui al comma 1 può esercitare funzioni ispettive anche nei corsi della formazione professionale di base di cui alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale).

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.