Ordinanza MPI 18.04.2001, n. 72
1. I dirigenti scolastici devono presentare le domande di trasferimento e/o di passaggio, tramite la scuola di titolarità, al competente Provveditorato agli Studi, entro il termine fissato dal precedente art. 2, mediante raccomandata o consegna a mano.
Ai fini della tempestività della presentazione delle domande fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante o la ricevuta con il protocollo e la data dell'avvenuta consegna alla scuola di titolarità.
I dirigenti scolastici devono presentare le domande in conformità del modulo domanda (allegato A per i trasferimenti, allegato B per i passaggi), secondo le istruzioni esplicative contenute negli allegati C e D.
In caso di esonero dagli obblighi di istituto il dirigente deve presentare domanda direttamente al competente Provveditorato agli Studi.
2. Il personale che presta servizio presso Uffici di Amministrazioni statali, deve presentare la domanda di trasferimento direttamente al Provveditorato agli Studi dell'ultima sede di titolarità entro il termine di cui al precedente art. 2.
3. Il personale destinato all'estero può presentare domanda di mobilità a condizione che non abbia perduto la titolarità della sede nel territorio metropolitano.
La domanda deve essere inviata per il tramite del capo dell'Ufficio dal quale dipende.
4. Il personale di cui all'art. 5, comma 1, del C.C.D.N., relativo alla mobilità dei dirigenti scolastici, nel caso in cui non abbia ottenuto alcuna sede tra quelle richieste nel corso dei movimenti, deve presentare, entro 5 giorni, dalla pubblicazione dei movimenti relativi all'anno scolastico 2001/2002, nuova domanda per l'assegnazione della sede.
Nella domanda di cui al presente comma, l'interessato deve indicare, in ordin
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