Ordinanza MPI 18.04.2001, n. 72
1. Le domande, con esclusione di quelle del personale di cui all'articolo precedente, comma 4, sono prese in esame solo se redatte utilizzando l'apposito modulo.
2. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli avviene ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al Contratto sulla mobilità ed è effettuata esclusivamente in base alle dichiarazioni o alla documentazione, ove richiesta, in carta semplice, che gli interessati hanno prodotto nei termini, unitamente alla domanda 1 .
3. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni impartite nelle predette tabelle di valutazione.
4. Relativamente alle tabelle di valutazione, allegato A, lettera C) del punto II - Esigenze di famiglia - lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trova nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa, rilasciata dall'Asl o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.
Relativamente alla lettera D) del punto II - Esigenze di famiglia - il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con dichiarazione personale redatta a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 o con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'Azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare.
L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma del D.P.R. 28/12/2000
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