Ordinanza MPI 18.04.2001, n. 72
1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e/o di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse, né l'allegata documentazione.
2. È consentita la rinuncia alle domande di movimento presentate. La richiesta di rinuncia deve essere inviata direttamente al competente Provveditorato agli Studi di titolarità dell'interessato e viene presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il ventesimo giorno prima del termine ultimo per la comunicazione al CED dei posti disponibili 1 così come previsto all'art. 2 della presente O.M.
3. L'aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende rinunciare a tutte le domande o ad alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali esprime rinuncia. In mancanza di tale precisazione la rinuncia si intende riferita a tutte le domande di movimento.
4. Non è ammessa la revoca, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale revoca venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione che il posto di provenienza sia rimasto vacante. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
5. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell'art. 2 della legge n. 241/1990, essere concluso con un provvedimento espresso.
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1 Fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
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