Ordinanza MPI 18.04.2001, n. 72
1. I trasferimenti ed i passaggi dei dirigenti scolastici sono disposti dai Direttori Generali dei competenti Uffici scolastici regionali sulla base della valutazione delle domande effettuate secondo i criteri contenuti nella presente ordinanza, entro il termine fissato nel precedente art. 2. Gli Uffici scolastici regionali dopo aver ricevuto comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi, provvedono all'immediata affissione all'albo dei movimenti effettuati.
Dell'affissione all'albo e dell'avvenuto movimento, viene data comunicazione agli interessati per il tramite dei Provveditorati agli Studi.
2. Al personale che ha conseguito il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola dove è titolare. Tale comunicazione viene inviata per conoscenza, qualora trattasi di personale proveniente da altra provincia, al Provveditorato agli Studi di provenienza.
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