Ordinanza MPI 18.04.2001, n. 72
1. Avverso i provvedimenti di trasferimento e di passaggio gli interessati possono proporre ricorso gerarchico, in carta semplice, al Ministro della Pubblica Istruzione nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo del movimento. Il ricorrente invia, entro gli stessi termini, copia del ricorso al Provveditorato agli Studi a cui è stata indirizzata la domanda di movimento.
Il ricorso può vertere anche su questioni oggetto del reclamo, di cui al successivo articolo 10.
2. I ricorsi debbono contenere l'esatta indicazione dell'organo cui vengono diretti, del provvedimento impugnato, degli elementi di fatto e dei motivi di diritto, la data, la sottoscrizione, gli estremi della notifica agli eventuali controinteressati.
3. I ricorsi si considerano prodotti in tempo utile se spediti a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante. Qualora il ricorso sia presentato direttamente al Provveditorato agli Studi, questi ne rilascia ricevuta.
4. I ricorrenti hanno facoltà di prendere visione, entro i termini di cui al precedente comma 1, degli atti, in base ai quali, i movimenti sono disposti.
5. La notifica del ricorso ai controinteressati è fatta a mezzo di ufficiale giudiziario o di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora il ricorrente non possa venire a conoscenza del domicilio o della residenza del controinteressato, la notifica può essere effettuata mediante pubblicazione all'albo del Provveditorato agli Studi.
6. Il Provveditorato agli Studi, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati e individua
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