Ordinanza MPI 18.04.2001, n. 72
1. A norma dell'art. 27 della legge 31/12/1996 n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni i dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati nelle operazioni solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle relative procedure; i medesimi dati possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui al commi 2 e 3 del citato art. 27.
Per quanto attiene alla gestione dei dati personali particolari, si rammentano i princìpi generali definiti dal recente decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 recante disposizioni integrative della legge 31/12/1996, n. 675, in materia di trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici.
Tali princìpi rilevano con riferimento:
- alle modalità del trattamento "atte ad assicurare il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato" (art. 2);
- al tipo dei dati trattati "essenziali per svolgere attività istituzionali..." (art. 3);
- alle operazioni eseguibili "strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito..." (art. 4).
2. I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti, sono trasmessi, a cura dei Provveditorati agli Studi della provincia di provenienza, a quello della provincia di destinazione entro il 31 agosto.
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