Ordinanza MPI 18.04.2001, n. 72
1. Gli aspiranti al trasferimento o al passaggio possono esprimere, nell'apposita sezione del modulo domanda, fino a 15 preferenze, le preferenze potranno essere del seguente tipo:
a) Circolo, scuola o istituto;
b) Distretto;
c) Comune;
d) Provincia.
2. L'indicazione di una delle preferenze contrassegnate con le lettere b), c) e d), dà la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, tutte le istituzioni scolastiche ubicate rispettivamente nell'area territoriale del distretto, del Comune o della provincia.
3. Le preferenze, sia a livello di singola scuola, come a livello di distretto, Comune, provincia debbono essere espresse trascrivendo l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati, e comunque disponibili presso ciascun Provveditorato agli Studi. La denominazione ufficiale, che è costituita sia per le scuole che per i distretti, i Comuni e le province da un codice e da una dizione in chiaro, deve essere trascritta integralmente, comprensiva cioè anche del codice meccanografico. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro e il codice, prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo la preferenza medesima verrà considerata come non espressa, salvo reclamo, prodotto entro i termini previsti dal successivo art. 10, comma 5.
4. Le preferenze, che possono riferirsi anche a più province, sono elencate nell'ordine prescelto dall'aspirante utilizzando, indifferentemente, uno o più dei tipi di indicazione previsti (scuole, distretti, Comuni, province). L'aspirante al trasferimento e/o al passaggio è tenuto a barrare le righe non utilizzate della sezione "F" del relativo modulo domanda.
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