Decreto legislativo 28.12.2001, n. 467
Capo I - Modificazioni ed integrazioni alla legge n. 675/1996
1. L'articolo 34 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 è sostituito dal seguente:
"Art. 34 (Omessa o incompleta notificazione). - 1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alle notificazioni in conformità a quanto previsto dagli articoli 7, 16, comma 1, e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione.".
2. Alle violazioni dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, commesse prima dell'entrata in vigore del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 100, 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.".
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