Decreto legislativo 28.12.2001, n. 467
Capo I - Modificazioni ed integrazioni alla legge n. 675/1996
1. Dopo l'articolo 37 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è inserito il seguente:
"Art. 37-bis (Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante). - 1. Chiunque, nelle notificazioni di cui agli articoli 7, 16, comma 1, e 28 o in atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.".
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