Decreto legislativo 28.12.2001, n. 467
Capo I - Modificazioni ed integrazioni alla legge n. 675/1996
1. Nell'articolo 39, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "da lire un milione a lire sei milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da lire cinquemilioni a lire trentamilioni".
2. L'articolo 39, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è sostituito dal seguente:
"2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni o, nei casi di cui agli articoli 22, 24 e 24-bis o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La somma può essere aumentata sino al triplo quando essa risulti inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore. La violazione della disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.".
3. Nell'articolo 39, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "presente capo".
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