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Decreto legislativo 28.12.2001, n. 467

Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127. (G.U. 16.01.2002, n. 13)

Capo III - Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo n. 171/1998

Art. 23 - Chiamate di emergenza

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, è così modificato:

"a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Chiamate di disturbo e di emergenza)";

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il fornitore di una rete di telecomunicazioni pubblica o di un servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve predisporre procedure adeguate e trasparenti per garantire, linea per linea, l'annullamento della soppressione dell'identificazione della linea chiamante da parte dei servizi abilitati a ricevere chiamate d'emergenza.".

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