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D.M. Lavoro e politiche sociali 13.12.2001, n. 470

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari. (G.U. 18.01.2002, n. 15)

Art. 10 - Revoca dei finanziamenti

1. L'amministrazione statale competente revoca alle regioni i trasferimenti effettuati in caso di:

- mancata trasmissione da parte delle regioni delle relazioni di cui all'articolo 9;

- segnalazione negativa, contenuta nella relazione, da parte delle regioni e delle province autonome sulle realizzazioni progettuali;

- mancato impegno contabile delle quote di competenza in favore dei soggetti destinatari di cui all'articolo 3 del presente regolamento entro il 30 giugno 2002.

2. Entro i sei mesi successivi alla revoca, l'amministrazione statale competente riassegna le risorse alle regioni e alle province autonome che hanno adempiuto agli obblighi derivanti dal presente regolamento.

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