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D.M. Lavoro e politiche sociali 13.12.2001, n. 470

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari. (G.U. 18.01.2002, n. 15)

Art. 9 - Relazioni

1. Entro il termine del 31 luglio 2002 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono all'amministrazione statale competente una relazione iniziale in cui sono esplicitati i criteri utilizzati, l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento e il relativo stato di attuazione.

2. Entro il termine di due anni e sei mesi dall'erogazione del contributo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono all'amministrazione statale competente una relazione finale sullo stato di attuazione degli interventi effettuati e sulla loro efficacia, anche sulla base dell'attività di cui all'articolo 8.

3. L'amministrazione statale competente, valutati gli esiti del finanziamento, formula proposte al Ministro, anche ai fini di un'eventuale rimodulazione degli interventi.

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