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D.P.C.M. 10.12.2001

Determinazione dei criteri di ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela a favore delle minoranze linguistiche storiche. (G.U. 15.02.2001, n. 39)

Art. 2 - Caratteristiche dei progetti

1. I progetti di cui al precedente articolo devono essere prevalentemente indirizzati, nella fase di prima attuazione della legge, a garantire nelle pubbliche amministrazioni, ove non dotate di personale linguisticamente idoneo, la presenza di personale interprete" e/o traduttore, nonché a favorire l'istituzione, presso le medesime amministrazioni, di sportelli linguistici per i cittadini che utilizzano la lingua minoritaria ammessa a tutela. Nei progetti medesimi deve essere previsto che il rapporto di lavoro degli interpreti e traduttori abbia carattere temporaneo. I progetti devono prevedere, ove possibile, l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche.

2. Oltre a quanto previsto dal comma precedente, i progetti possono concernere:

a) l'istituzione, anche in via sperimentale, di specifici corsi di formazione per il personale dipendente, interpreti, traduttori ed insegnanti, in un quadro di collaborazione tra le istituzioni universitarie e scolastiche e le amministrazioni;

b) l'attivazione di corsi universitari di lingua e cultura delle minoranze linguistiche;

c) l'attività e le iniziative connesse alla conoscenza e promozione della legge.

3. Tutti i progetti di cui ai commi precedenti hanno cadenza annuale, e devono essere informati a criteri di economicità ed efficacia nello specifico ambito territoriale; devono inoltre essere corredati da apposita relazione illustrativa, con specifico riferimento agli anzidetti criteri ed al ricorso, ove possibile, a forme di convenzionamento ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge, e devono indicare analiticamente le spese che si intendono sostenere in ciascun esercizio finanziario.

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