D.P.C.M. 10.12.2001
1. I progetti di cui al precedente articolo devono essere prevalentemente indirizzati, nella fase di prima attuazione della legge, a garantire nelle pubbliche amministrazioni, ove non dotate di personale linguisticamente idoneo, la presenza di personale interprete" e/o traduttore, nonché a favorire l'istituzione, presso le medesime amministrazioni, di sportelli linguistici per i cittadini che utilizzano la lingua minoritaria ammessa a tutela. Nei progetti medesimi deve essere previsto che il rapporto di lavoro degli interpreti e traduttori abbia carattere temporaneo. I progetti devono prevedere, ove possibile, l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche.
2. Oltre a quanto previsto dal comma precedente, i progetti possono concernere:
a) l'istituzione, anche in via sperimentale, di specifici corsi di formazione per il personale dipendente, interpreti, traduttori ed insegnanti, in un quadro di collaborazione tra le istituzioni universitarie e scolastiche e le amministrazioni;
b) l'attivazione di corsi universitari di lingua e cultura delle minoranze linguistiche;
c) l'attività e le iniziative connesse alla conoscenza e promozione della legge.
3. Tutti i progetti di cui ai commi precedenti hanno cadenza annuale, e devono essere informati a criteri di economicità ed efficacia nello specifico ambito territoriale; devono inoltre essere corredati da apposita relazione illustrativa, con specifico riferimento agli anzidetti criteri ed al ricorso, ove possibile, a forme di convenzionamento ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge, e devono indicare analiticamente le spese che si intendono sostenere in ciascun esercizio finanziario.
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