D.P.C.M. 10.12.2001
1. Le spese dei progetti relativi ad amministrazioni diverse dagli enti locali non possono superare il 50% dell'ammontare dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge.
2. Nella ripartizione dei fondi sono finanziati in via prioritaria i progetti che hanno le caratteristiche indicate all'art. 2, tenendo conto inoltre della rilevanza territoriale di ogni minoranza linguistica ammessa a tutela dalla legge e dell'opportunità di finanziare almeno un progetto a favore di ogni singola minoranza.
3. Nel caso in cui le somme di cui ai predetti articoli 9 e 15 siano comunque insufficienti per il finanziamento dei progetti ritenuti meritevoli ai sensi del comma 2, in sede di ripartizione dei fondi i finanziamenti vengono ridotti proporzionalmente. La riduzione percentuale è comunque inferiore per i progetti aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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