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Legge 28.12.2001, n. 448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002). (G.U. 29.12.2001, n. 301- S.O. n. 285)

Titolo II - Disposizioni in materia di entrata

Art. 12 - Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, che disciplina la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie:

1) al comma 1, le parole: "di cui alla tabella F" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle tabelle E ed F";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:"3. I componenti delle commissioni tributarie provinciali possono essere nominati, dopo cinque anni di attività nelle stesse, in posti vacanti nelle commissioni tributarie regionali, anche in deroga alla previsione di cui all'articolo 5, con precedenza su altri disponibili, secondo i criteri e i punteggi di cui alle tabelle E ed F ed a parità di punteggio secondo la maggiore anzianità di età";

b) dopo l'articolo 44-bis, è inserito il seguente: "Art. 44-ter. (Modifica delle tabelle). - 1. I criteri di valutazione e i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al presente decreto sono modificati, su conforme parere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, l'articolo 2, concernente l'oggetto della giurisdizione tributaria, è sostituito dal seguente:"Art. 2. (Oggetto della giurisdizione tributaria). - 1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per

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