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Legge 28.12.2001, n. 448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002). (G.U. 29.12.2001, n. 301- S.O. n. 285)

Titolo III - Disposizioni in materia di spesa

Capo IX - Altri interventi

Art. 59 - Disposizioni in favore dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero

1. La somma di lire 110 miliardi di cui all'articolo 103, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aumentata per l'anno 2002 di 1,50 milioni di euro, e per l'anno 2003 di 1 milione di euro, interamente finalizzati alla concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. Tali contributi sono in particolare finalizzati alla realizzazione di progetti consortili adottati da enti pubblici o da soggetti privati per la formazione e la valorizzazione degli stilisti.

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