Circolare MPI 26.02.2001, n. 44
Decreto legge n. 16 del 19.02.2001 - Disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola - Prime indicazioni operative.
Con decreto legge n. 16 del 19.2.2001, entrato in vigore il 20.2.2001, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono state emanate disposizioni urgenti volte a garantire la continuità didattica nelle classi interessate alla sostituzione del personale in servizio sin dall'inizio dell'anno scolastico, nel rispetto delle posizioni dei docenti che hanno titolo all'assunzione a tempo determinato.
Va preliminarmente sottolineato come nei confronti dei vincitori di concorsi o di docenti inseriti nelle graduatorie permanenti le cui graduatorie sono state approvate entro il 31.08.2000, come già previsto nel decreto legge n. 240/2000, convertito dalla legge n. 306/2000, resta confermato il diritto alle assunzioni in ruolo, con assegnazione della sede provvisoria dal corrente anno scolastico, salvo i casi in cui il predetto personale presti già servizio. Al personale che cessa dal servizio, per effetto di tali assunzioni, va riconosciuto, da parte dei Dirigenti scolastici, in base all'art. 1, co. 3, del dl n. 16/2001, come servizio prestato ai fini giuridici, il periodo intercorrente tra la data di cessazione ed il termine delle attività didattiche.
Nell'articolo 1, comma 1, del decreto legge si dispone la permanenza in servizio sulle classi attualmente occupate, dei supplenti nominati in via provvisoria dall'inizio dell'anno e, al comma 2, viene garantito, comunque, al personale docente che, utilmente collocato nelle graduatorie in questione, sarebbe dovuto subentrare nelle stesse classi ai docenti attualmente in servizio, l'assunzione fino al termine delle lezioni.
In sostanza, in applicazione delle disposizioni contenute nel predetto comma 1, tutti i docenti confermati o assunti sui posti vacanti o disponibili, ai sensi dell'art. 1, co. 5, del decreto legge n. 240/2000, con l'eccezione sopra indicata per i docenti che sono cessati o cesseranno dal servizio per il subentro del personale assunto in base alle graduatorie concorsuali o permanenti,
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