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Direttiva MPI 06.02.2001

Linee guida per l'attuazione, nel sistema di istruzione, dell'Accordo sancito dalla Conferenza unificata il 2 marzo 2000. (G.U. 29.05.2001, n. 123)

Art. 10 - Comitato nazionale

1. In attesa della compiuta attuazione del sistema integrato per l'educazione degli adulti è istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, il comitato nazionale così composto:

- due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

- due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

- un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

- un rappresentante del Dipartimento degli Affari sociali;

- sei rappresentanti delle regoni;

- quattro rappresentanti dei comuni;

- un rappresentante delle comunità montane;

- due rappresentanti delle province;

- otto rappresentanti delle parti sociali di cui quattro in rappresentanza dei lavoratori e quattro in rappresentanza dei datori di lavoro.

2. Il comitato nazionale di cui al comma 1, svolge le funzioni previste al punto 7.4 dell'accordo, raccordandosi con il comitato nazionale per l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS).

3. Nessun compenso è previsto per la partecipazione ai lavori del comitato, ad eccezione dell'eventuale rimborso delle spese di viaggio e di missione sostenute dai suoi componenti.

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