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Direttiva MPI 06.02.2001

Linee guida per l'attuazione, nel sistema di istruzione, dell'Accordo sancito dalla Conferenza unificata il 2 marzo 2000. (G.U. 29.05.2001, n. 123)

Art. 4 - Percorsi integrati di istruzione e formazione

1. I percorsi integrati di istruzione e formazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), sono finalizzati a sostenere lo sviluppo dell'istruzione e della formazione sulla base delle indicazioni contenute nella programmazione regionale dell'offerta formativa, attraverso azioni concertate dai centri territoriali con le agenzie di formazione professionale accreditate. Essi sono prioritariamente destinati alle fasce deboli della popolazione e del mercato del lavoro.

2. Gli interventi di cui al comma 1, sono finalizzati al conseguimento di:

un titolo di studio con la contemporanea certificazione di crediti spendibili nella formazione professionale;

una qualifica professionale e la certificazione di crediti spendibili nell'ordinamento scolastico, nel rispetto delle specifiche competenze delle regioni e degli enti locali;

la certificazione di crediti spendibili per la prosecuzione degli studi e per il conseguimento di una qualifica professionale.

3. I centri territoriali permanenti e le relative reti di istituzioni scolastiche realizzano i percorsi di cui al presente articolo nell'ambito della programmazione locale dell'offerta formativa di cui all'art. 9.

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