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Direttiva MPI 06.02.2001

Linee guida per l'attuazione, nel sistema di istruzione, dell'Accordo sancito dalla Conferenza unificata il 2 marzo 2000. (G.U. 29.05.2001, n. 123)

Art. 6 - Centri territoriali per l'educazione degli adulti

1. I centri territoriali sono i centri di servizio del sistema di istruzione deputati all'attuazione dell'offerta formativa integrata attraverso accordi di rete tra scuole di diverso ordine e grado a norma del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, articoli 7 e 9. Essi svolgono le funzioni previste dal punto 8.2.3, lettera a) dell'accordo.

2. La dislocazione dei centri territoriali è definita dalle regioni, d'intesa con gli enti locali e con il dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nel confronto con le parti sociali, secondo gli obiettivi della programmazione regionale dell'offerta formativa di cui al decreto legislativo n. 112/1998, art. 138, e sulla base delle indicazioni contenute nel punto 7.4, lettera b), dell'accordo. Con le medesime procedure sono istituiti anche i nuovi centri compatibilmente con le risorse e le strutture disponibili.

3. Sulla base delle determinazioni di cui al comma 2, i provvedimenti relativi alla riorganizzazione e all'istituzione di nuovi centri sono adottati dal dirigente del competente ufficio scolastico regionale.

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