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Direttiva MPI 06.02.2001

Linee guida per l'attuazione, nel sistema di istruzione, dell'Accordo sancito dalla Conferenza unificata il 2 marzo 2000. (G.U. 29.05.2001, n. 123)

Art. 8. - Formazione del personale

1. Gli interventi previsti dalla presente direttiva sono sostenuti da progetti di formazione del personale scolastico, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di categoria e nei limiti delle risorse allo scopo destinate nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, prioritariamente finalizzati alla formazione congiunta con gli operatori degli altri sistemi formativi, anche attraverso specifici accordi che il dirigente dell'ufficio scolastico regionale stipula con gli altri soggetti istituzionali interessati, allo scopo di favorire la formazione di competenze professionali con particolare riferimento all'accoglienza, al contratto formativo e all'assistenza tutoriale, alla didattica modulare, alla progettazione integrata, al lavoro in rete, alle competenze in rapporto all'alfabetizzazione funzionale.

2. Gli istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) partecipano alla promozione e alla realizzazione dei progetti di cui al comma 1.

3. Nel caso di progetti integrati che prevedano anche il finanziamento regionale, l'attività di formazione del personale coinvolto nei progetti di educazione degli adulti sarà svolta dal soggetto selezionato sulla base delle procedure individuate dalle regioni o dagli enti locali da esse delegati.

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