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Direttiva MPI 06.02.2001

Linee guida per l'attuazione, nel sistema di istruzione, dell'Accordo sancito dalla Conferenza unificata il 2 marzo 2000. (G.U. 29.05.2001, n. 123)

Art. 9 - Programmazione locale dell'offerta formativa integrata

1. Gli interventi per l'educazione degli adulti, di cui all'art. 3, lettere d), e), f), sono parte integrante della programmazione locale dell'offerta formativa svolta in attuazione degli indirizzi e dei criteri contenuti nella programmazione regionale di cui al decreto legislativo n. 112/1998, art. 138, in relazione a quanto previsto al punto 7.4, lettera c), dell'accordo.

2. Gli interventi per l'educazione degli adulti di cui all'art. 3, lettere a), b), c), per quanto stabiliti nell'ambito dei piani dell'offerta formativa di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, devono essere comunque coerenti con la programmazione locale dell'offerta formativa di cui al primo comma e devono essere ricondotti ad essa facendone ugualmente parte integrante. A questo fine, nel procedimento di approvazione dei piani dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche per la definizione di tali interventi attivano, secondo quanto già espressamente previsto al quarto comma del citato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999. I necessari rapporti con le varie realtà del territorio, ricercandoli e stabilendoli, per tale scopo, in seno ai comitati locali di cui al citato punto 7.4, lettera c), dell'accordo, non appena questi sono costituiti.

3. Il comitato locale programma l'offerta formativa di cui al comma 1, con le relative misure di accompagnamento e recepisce contestualmente il programma degli interventi di cui al comma 2, entro il mese di marzo di ciascun anno. Quanto sopra viene svolto, tenuto conto delle risorse disponibili individuate sulla base delle intese raggiunte tra il dirigente dell'ufficio scolastico regionale e la regione o gli enti locali da essa delegati, nonché delle eventuali ult

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